Associazione Adige Nostro


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Statuto

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STATUTO "ASSOCIAZIONE ADIGE NOSTRO"


COSTITUZIONE

Art.1
È' costituita l'Associazione "Adige Nostro".
L'Associazione ha sede in Albaredo d'Adige, Verona, in Piazza Aldo Moro 7/A.

Art.2
Il consiglio direttivo potrà istituire e sopprimere altre sedi nell'ambito dello stesso Comune, senza la variazione dell'atto costitutivo.

Art.3
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge Regionale del 11 Agosto 1991 n°266, delle Leggi Regionali di attuazione e nei limiti dell'ordinamento giuridico.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
Ha lo scopo di promuovere e divulgare ogni attività culturale mirate a valorizzare le realtà locali che si trovano lungo il corso del fiume Adige; specificatamente l'Associazione intende perseguire l'opera di recupero e valorizzazione di quanto è stato in passato oggetto di cura e interesse di Associazioni locali e di privati cittadini, che avevano mirato a salvaguardare il patrimonio culturale legato al fiume Adige.

Art.5
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SOCI

Art.6
Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci:
" I fondatori, ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione; la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
" I soci onorari, ovvero quelle persone fisiche, giuridiche ed enti che a giudizio del consiglio direttivo so sono distinti per particolari meriti nel conseguimento delle finalità dell'Associazione, la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, non hanno diritto di voto.
" I soci ordinari, ovvero quelle persone che hanno dimostrato un attivo interesse per i problemi attinenti lo scopo sociale dell'Associazione, abbiano presentato domanda al consiglio direttivo, ottenendone l'ammissione ed abbiano provveduto al versamento della quota stabilita annualmente dal consiglio direttivo. Gli associati potranno liberamente prestare un'attività volontaria a favore dell'Associazione, tale collaborazione gratuita non è assolutamente da considerarsi né lavoro dipendente né tanto meno una prestazione d'opera; la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, salvo diversa delibera dell'assemblea.
Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi dell'Associazione.
Il numero dei soci è illimitato.
L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualità del socio si perde: per decesso e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal consiglio direttivo; la indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci e comunque dopo aver ascoltato le motivazioni del socio.
In qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta motivata.
Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare domanda la consiglio direttivo, indicando:
" I propri dati (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza)
" L'eventuale attività svolta.
" La dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione, nonché l'impegno ad osservare lo statuto.
Il consiglio direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata entro trenta giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione, entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal consiglio direttivo e ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall'assemblea e dal consiglio, pena l'esclusione che verrà deliberata dal consiglio e comunque dopo aver ascoltato e valutato le motivazioni del socio.

ORGANI SOCIALI

Art.7
Gli organi dell'Associazione sono:
1. L'assemblea
2. Il consiglio direttivo
3. Il presidente del consiglio direttivo
4. Il vice presidente del consiglio direttivo
5. Il segretario generale
6. Il tesoriere
7. Il collegio dei Revisori dei conti

Art.8
Tutte le cariche associative sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art.9
L'assemblea è costituita dagli associati di tutte le categorie, che hanno versato la quota sociale annuale ed iscritti da almeno trenta giorni prima dell'affissione, nella sede sociale, dell'avviso di convocazione. Le delibere vincolano tutti i soci anche i non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione della relazione sull'attività per l'anno seguente e relativo bilancio di previsione.
L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del consiglio direttivo quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati o almeno tre consiglieri.
La comunicazione agli associati deve essere fatta con lettera raccomandata o altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente avviso con l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale.
In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente almeno un terzo dei soci fondatori ed ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima convocazione che in seconda convocazione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente; nel caso assenza di entrambi l'assemblea elegge il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Art.10
Ciascun associato fondatore ed ordinario ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea, per delega, da altri associati della stessa categoria aventi diritto di voto, mediante delega individuale sottoscritta ed autenticata da un membro del consiglio direttivo.
Ogni associato non potrà essere portatore di più di una delega.
I soci onorari non possono farsi rappresentare in assemblea.
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11
Il consiglio direttivo è composto da almeno sette membri. I consiglieri durano in carico tre anni e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo nella sua prima riunione provvede a nominare le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario generale e Tesoriere.
Il consiglio direttivo potrà anche provvedere alla sostituzione delle cariche in caso di dimissioni o di impedimento.

Art.12
Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni volta comunque lo si ritenga necessario ne venga fatta richiesta da almeno quattro consiglieri.
L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione.
La convocazione è fatta con preavviso di almeno cinque giorni, salvo il caso di convocazione urgente da farsi almeno 24 ore prima.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e da deliberare, l'ora e il luogo della riunione.
Il luogo può essere diverso dalla sede sociale.
Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio è dichiarato decaduto e deve essere rinnovato.
In caso di morte o dimissione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea.
Il consigliere che senza fondato motivo non partecipa a tre sedute consecutive viene sostituito con le stesse modalità di cui al coma precedente.

Art.13
Il consiglio è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di voto pari, prevale il voto del Presidente.

Art.14
Il primo consiglio direttivo è eletto tra i soci fondatori dell'Associazione, successivamente possono essere eletti solo i soci con un'anzianità superiore ad un anno dalla data di tesseramento.

Art.15
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per poter agire in nome e per conto dell'Associazione e delibera:
" Sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità patrimoniali.
" Sull'importo delle quote associative annue
" Sull'ammissione degli associati.
" Sull'attività e le iniziative dell'Associazione e la sua collaborazione con altri enti.
" Sui progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea.
" Sulle prestazioni di servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità.
" Sugli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea.
Ai componenti del consiglio direttivo no viene riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:
" Assicura il buon funzionamento dell'Associazione
" Verifica il rispetto dello statuto e dei regolamenti
" Controlla l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo
" Valuta le proposte da sottoporre al consiglio direttivo e adotta provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al consiglio direttivo
" Firma gli atti dell'Associazione
" Convoca l'assemblea secondo quanto previsto dallo statuto
" Presenta il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del consiglio
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Art.17
Il consiglio direttivo nomina un Segretario generale e un Tesoriere
Il Segretario:
" Organizza le riunioni del consiglio e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali
" Collabora con il Presidente e con il consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione
" Compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo
Il Tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione della cassa e detiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.18
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non possono essere eletti revisori i membri del consiglio direttivo.
I revisori dei conti controllano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigono relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e tesoreria e possono procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.19
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi che gli associati versano annualmente in base alle deliberazioni dell'assemblea nonché da tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali.
Possono costituire patrimonio dell'Associazione beni immobili, mobili e valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.20
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 31 Marzo il consiglio direttivo deve riunirsi per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio presente.
Negli otto giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono essere depositati presso la sede dell'assemblea, a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.

DISTRIBUZIONE DI UTILI

Art.21
L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa connesse.
L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel cosro della vita stessa, salvo che la distribuzione o destinazione sia prevista da norme di legge.

SCIOGLIMENTO

Art.22
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore, fissandone i relativi poteri e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.


RESPONSABILITA'

Art.23
Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91.





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